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Fatturazione elettronica: rapporti con la Pubblica Amministrazione e fattura differita

Non è affatto terminato il lavoro dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fornitura di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica e le tante sfumature ad esse collegate. Negli ultimi giorni di novembre, sono arrivati due diversi interpelli, ai quali l’Agenzia non ha tardato di rispondere.

Riduzione dell’imponibile e decurtazione pagamento

Nell’interpello 436 del 28 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso in cui a seguito dell’emissione di fattura si dovesse verificare una riduzione dell’imponibile, dopo l’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella prevista dal contratto, il responsabile del pagamento dell’imposta deve versare l’IVA dovuta agli importi effettivamente pagati ma non per quelli indicati in fattura.

Qualora si verificasse invece una decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’Iva dovrà essere calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.

Nel caso in cui invece, il cedente/prestatore abbia omesso, o addirittura sbagliato a riportare il codice identificativo di gara, qualora non venga pregiudicata la validità fiscale della fattura per l’assenza di elementi imprescindibili, si può rimediare con il nuovo invio di un documento che integri i dati mancanti.

Pagamento fatture senza controllo Aliquota IVA

È invece corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’Aliquota IVA applicata al cedente/prestatore, lasciando all’Amministrazione Finanziaria il compito di farla?

L’Agenzia spiega che il meccanismo di scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell’IVA in relazione all’operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. La responsabilità riguardo alla corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni di beni o nella prestazione di servizi resta nelle mani del cedente/prestatore.

Infine, nell’Interpello 437 del 28 ottobre, L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della “datazione” della fattura: indicare la sola data dell’ultima operazione via Sdi, è una possibilità e non un obbligo. Da ciò si evince che nel documento può essere anche riportata la data di fine mese, l’istante potrà emettere nei confronti del medesimo soggetto una o più fatture fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, a patto che le stesse siano inviate al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo.

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