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Fattura differita e riepilogativa: cosa sono e come si differenziano?

La riepilogazione di più servizi non ancora pagati durante un mese costituisce ipotesi di fatturazione differita? Sono diversi gli interpelli arrivati all’Agenzia delle Entrate riguardo al tema sollevato in questione.

Una fattura differita può essere definita tale se emessa in un tempo diverso da quello in cui in realtà e concretamente avviene l’effettiva transazione, contenente documenti ricevuti in un determinato periodo di tempo. Di fatto è una facilitazione per le imprese visto che permette di riepilogare in un solo documento fiscali i pagamenti eseguiti nel mese solare da un cliente.

Agli interpelli arrivati, l’Agenzia delle Entrate ha risposto che, più che una fatturazione differita, la situazione di cui abbiamo parlato in apertura, deve essere considerata come una fatturazione di più prestazioni.

In questo caso la data di riferimento è quella della fattura e per la trasmissione non è possibile utilizzare il termine del 15 del mese successivo, valgono invece, i 12 giorni dall’emissione della fattura. In questo caso, l’oggetto della fattura è definibile sulla scorta della documentazione degli atti anche in assenza della loro trasmissione telematica.

La mancata allegazione dei riferimenti delle prestazioni accessorie alle prestazioni principali e alle fatture, comporta l’obbligo di emissione di nota di variazione ex art.26 e la successiva ri-emissione di fatture corrette.

La fattura differita nella pratica

La fattura elettronica differita non può prescindere dalla interpretazione del concetto di “operazione”, altrimenti tra le altre cose, si avrebbe un uso improprio del termine fatturazione differita. Quando si indica il termine differito, si fa riferimento all’articolo 21 del DPR 633/1972.

L’articolo in questione, consente la emissione di una sola fattura per tutte le operazioni effettuate nell’arco di un mese, qualora esse risultino da “idonea documentazione” da indicare nella fattura. Il termine entro il quale emettere la fattura differita è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni “riepilogate”.

E’ l’articolo 6 a prevedere che il momento di effettuazione della cessione del bene coincida con il momento della consegna e della consegna, passaggi questi che solitamente risultano dal documento di trasporto “DDT” che assolve a pieno titolo la funzione di “idonea documentazione” e a cui viene anche affidato il compito di attestare l’avvenuto passaggio dei beni dal cedente all’acquirente.

Per le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del DPR 633/1972 considera come momento di effettuazione della operazione quello del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, Il quarto comma dell’articolo 21 consente una importante deroga alla regola generale.

Per evitare il proliferare di fatture che si riferiscono ad un medesimo periodo di esigibilità il legislatore ha permesso il raggruppamento di tutte le operazioni effettuate in un’unica fattura.

Il riferimento alle “operazioni effettuate” deve essere necessariamente in linea con l’articolo 6, quindi nell’ipotesi di servizi, l’operazione non è l’esecuzione parziale o totale della prestazione ma il suo pagamento, ovvero l’azione che fa scattare l’obbligo dell’emissione della fattura.

Ecco quindi che al termine “fatturazione differita” deve essere attribuito un significato diverso, nel senso che non deve riferirsi alle prestazioni effettuate nel mese ma a quelle pagate nel mese, al di la di quando esse siano state effettuate.

La verifica della corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo già in fase di ricezione della fattura, spetterà all’Agenzia delle Entrate tramite controllo automatico come prevede il Decreto Semplificazioni.

Serve una documentazione idonea che permetta di tracciare le prestazioni effettuate come ad esempio lo è una fattura proforma o comunque documentazione analoga in cui sia riportata la descrizione dell’operazione il corrispettivo pagato e ovviamente la data di effettuazione e le parti contraenti.

Anche il bonifico bancario può considerarsi facente parte di una idonea documentazione in quanto esso è un documento informatico composto da una parte dispositiva rappresentata dall’ordine impartito dal debitore ed una parte contabile composta dalle annotazioni delle operazioni sul conto corrente.

Il ricorso al bonifico bancario infatti tra le altre, privilegia la tracciabilità dei pagamenti.

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